Pedofilia e sacerdoti
ROMA, giovedì, 21 giugno 2007 (ZENIT.org).-
Pubblichiamo una scheda di monsignor Raffaello
Martinelli, Officiale alla Congregazione
per la Dottrina della Fede, Rettore del Collegio
Ecclesiastico Internazionale San Carlo e
Primicerio della Basilica di San Carlo al
Corso (www.sancarlo.pcn.net), sul tema: “Pedofilia
e sacerdoti”.
* * *
Quale valutazione dà la Chiesa sui casi di
pedofilia compiuti da sacerdoti?
? Tali delitti di pedofilia sono stati tacciati
come «un crimine contro i più deboli», «un
peccato orrendo agli occhi di Dio», «che
danneggia la credibilità stessa della Chiesa»,
come “sporcizia” dal Card. Ratzinger denunciata
nella memorabile Via Crucis al Colosseo del
Venerdì santo 2005, pochi giorni prima d’essere
eletto Papa, e che tale sporcizia è fatta
dai “molti casi, che spezzano il cuore, di
abusi sessuali sui minori, particolarmente
tragici quando colui che abusa è un prete”.
E ai Vescovi d’Irlanda Benedetto XVI nell’ottobre
2006 ha ribadito che sono crimini che “spezzano
il cuore”.
? Ma la condanna più severa, fonte di riprovazione
netta e inequivocabile, è contenuta nelle
parole di Gesù quando, identificandosi con
i piccoli, afferma nei Vangeli Sinottici:
«Chi accoglie anche uno solo di questi bambini
in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizzerà
anche uno solo di questi piccoli che credono
in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse
appesa al collo una macina girata da un asino,
e fosse gettato negli abissi del mare» (Mt
18,5-6; Mc 9,42; Lc 17,1-2).
? Gli atti di pedofilia sono di responsabilità
del singolo, che li compie.
? Si tratta di casi singoli: non bisogna
generalizzare. I preti nel mondo sono circa
500.000, e i casi denunciati sono una minima
percentuale, e quelli accertati e conclusisi
con una condanna sono ancora meno: fonti
attendibili, non di parte, stabiliscono allo
0,3 per cento del clero, quindi 3 sacerdoti
ogni mille. Occorre pertanto distinguere
tra quei preti "delinquenti" che
tanto male hanno fatto e fanno, dalla moltitudine
degli altri preti che hanno dedicato e dedicano
con abnegazione la loro vita al bene dei
ragazzi e dei giovani.
? Non va dimenticato che in alcuni casi le
vittime stesse hanno successivamente ritrattato
le loro infondate accuse.
? Va comunque pur sempre affermato che anche
un solo prete pedofilo è uno di troppo, è
un prete che non avrebbe mai dovuto essere
prete, va punito severamente senza se e senza
ma.
? La Chiesa è impegnata da tempo con proprio
personale (anche sacerdotale: cfr. in Italia
don Fortunato Di Noto, impegnato con la sua
associazione sui siti internet…) e istituzioni
a individuare, smascherare, denunciare, debellare
il fenomeno della pedofilia, al suo interno
e al suo esterno.
? Va purtroppo anche detto che alcuni singoli
Vescovi hanno sbagliato quando, sottovalutando
i fatti, si sono limitati a spostare da una
parrocchia a un’altra, il prete responsabile
di atti accertati di pedofilia. Anche per
questo motivo la Santa Sede ha deciso nel
2001 di avocare a sé il giudizio su tali
delitti.
In quali documenti la Santa Sede tratta i
delitti dei pedofili?
? La Santa Sede ha emanato due documenti,
che si occupano dei delitti di pedofilia:
1)l'Istruzione del 16 marzo 1962 Crimen sollicitationis,
approvata dal Papa Beato Giovanni XXIII ed
emanata dall’allora Sant'Uffizio divenuto
poi Congregazione per la Dottrina della Fede.
Si trattava di un importante documento atto
ad «istruire» i casi canonici e portare alla
riduzione allo stato laicale i presbiteri
coinvolti in nefandezze pedofile. In particolare,
trattava delle violazioni del sacramento
della Confessione.
2)L’Epistula De delictis gravioribus' ("crimini
più gravi"), firmata il 18 maggio 2001
dall'allora cardinale Joseph Ratzinger come
Prefetto della Congregazione. Tale Lettera
ha l'unico scopo di dare esecuzione pratica
alle norme (Normae de gravioribus delictis)
promulgate con la Lettera Apostolica Sacramentorum
sanctitatis tutela, del precedente 30 aprile
2001, che è firmata da Papa Giovanni Paolo
II.
? Tali documenti riguardano l’agire in giudizio
da parte della Chiesa, al suo interno, a
livello canonico. Dunque non riguardano affatto
le denunzie e i provvedimenti dei tribunali
civili degli Stati, i quali devono fare il
loro corso secondo le proprie leggi. Chiunque
si è rivolto o si rivolge al tribunale ecclesiastico
perciò poteva e può rivolgersi anche al tribunale
civile, denunciando simili delitti. Quindi
l’agire della Chiesa non è finalizzato a
sottrarre tali delitti alla giurisdizione
dello Stato e a tenerli nascosti.
? Esistono pertanto due strade, per accertare
e condannare i sacerdoti responsabili di
atti di pedofilia: quella della Chiesa, col
proprio Diritto Canonico, e quella dello
Stato col proprio Diritto penale. Ognuna
delle due strade è autonoma e indipendente
dall’altra: foro civile e foro canonico non
vanno confusi. Questo implica che, nonostante
non sia neppure iniziato oppure sia stato
avviato o concluso il processo civile, la
Chiesa necessariamente deve fare il processo
canonico. Al momento dell'applicazione della
pena canonica, se si vede che il reo-sacerdote
è già stato sufficientemente punito nel foro
civile, la pena canonica può talvolta non
essere inflitta.
? Si tenga inoltre presente che in base alla
legge italiana il privato cittadino (tale
è anche il Vescovo e chi è investito di autorità
ecclesiastica) è tenuto a denunciare solo
i crimini contro l'autorità dello Stato,
per i quali infatti è prevista la pena dell'ergastolo.
Mentre nella legislazione della Chiesa del
1962 era stato fatto obbligo, sotto pena
di scomunica, di denunciare i delitti di
pedofilia se avvenuti in concomitanza con
il sacramento della Confessione. Quindi da
questo punto di vista la legislazione della
Chiesa era più severa rispetto a quella dello
Stato italiano, nel punire i delitti di pedofilia.
Qual è la procedura attuale seguita dalla
Chiesa nel perseguire i delitti di pedofilia
compiuti da sacerdoti?
? Questa è la procedura prevista: di fronte
a una segnalazione di un atto di pedofilia
compiuto da un sacerdote, il Vescovo (o l’Ordinario)
deve effettuare anzitutto un'investigazione
previa per accertarsi che ci siano indizi
certi della responsabilità del sacerdote.
Raccolte prove certe, il Vescovo (o l’Ordinario)
deve trasmettere alla Congregazione della
Dottrina della Fede i documenti della causa
per ricevere le indicazioni sulla via processuale
da seguire, tra quelle già previste dal Codice
di Diritto Canonico. Si potrà pertanto seguire,
in alcuni casi, la procedura giudiziale canonica
per l'applicazione della pena (come, per
esempio, la dimissione dallo stato clericale)
oppure, in altri casi, dove ad esempio le
prove sono molto evidenti, si potrà seguire
la procedura amministrativa.
? La gravità, con cui la Chiesa valuta e
giudica gli atti di pedofilia, è dimostrata
pertanto anche dal fatto che la Santa Sede,
con la sua legislazione del 2001, ha voluto
riservare a sé (e non ai Vescovi locali)
il giudicare tali delitti. In tale documento
si prevede infatti espressamente che "il
delitto contro il sesto precetto del Decalogo,
commesso da un chierico contro un minore
di diciotto anni" (art.4), sia di competenza
diretta della Congregazione per la Dottrina
della Fede, che in questi casi agisce "in
qualità di tribunale Apostolico" (così
afferma la Sacramentorum sanctitatis tutela).
Perché la Chiesa riserva il giudizio alla
Santa Sede?
? Il fatto che il Papa abbia voluto riservare,
alla Congregazione per la Dottrina della
Fede (Dicastero della Santa Sede) con la
Lettera Apostolica Sacramentorum sanctitatis
tutela, il giudicare gli atti di pedofilia
compiuti da sacerdoti, dimostra che la Chiesa
considera tali atti cosa molto grave, delitti
gravi alla stregua degli altri due gravi
delitti (sempre riservati alla Santa Sede)
che possono essere compiuti contro due Sacramenti:
quello contro l’Eucaristia e contro la santità
della Confessione. Quindi tale comportamento
della Santa Sede ha nulla a che fare con
la volontà di insabbiare o occultare potenziali
scandali o diminuire la gravità di tali misfatti,
ma serve anche a far meglio capire che sono
reati molto gravi, a cui si dà il massimo
rilievo, e per questo si riserva il giudizio
non a realtà "locali", potenzialmente
condizionabili, ma ad uno dei massimi organi
della Santa Sede: la Congregazione per la
Dottrina della Fede.
? Che la Santa Sede abbia voluto anche al
suo interno, a livello canonico, perseguire
tali delitti (oltre al giudizio che spetta
in sede civile allo Stato, che può portare
al carcere) è il segno che la Chiesa vuole
fare pulizia al suo interno, arrivando anche
a infliggere la pena più grave per un prete
giudicato colpevole: la sua dimissione dallo
stato clericale.
Perché il segreto e la scomunica?
? Anzitutto i due citati documenti della
Santa Sede non erano segreti, essendo stato
inviati a tutti i vescovi (circa 5.000) per
indicare cosa fare in casi di pedofilia.
? L’Istruzione del 1962 prevedeva la scomunica
per chi rivelava dettagli sulla procedura
penale canonica. A questo riguardo, va tenuto
presente che tale Istruzione trattava circa
il modo in cui procedere in un processo.
Dunque si parlava in realtà del segreto processuale,
il che equivale al silenzio che il magistrato,
nei processi civili, chiede quando è in atto
un'inchiesta. Né più né meno. Come ogni processo,
anche quello canonico ha dei passi che devono
essere segreti proprio per permettere l'accertamento
della verità e per tutelare la parte più
debole.
? Il motivo, in particolare, per cui l'Istruzione
richiedeva il segreto sul procedimento canonico,
era per permettere ad eventuali testimoni
di farsi avanti liberamente, sapendo che
le loro deposizioni sarebbero state confidenziali
e non esposte a pubblicità. E di conseguenza
in tal modo anche la parte accusata non vedeva
infamato il proprio nome prima della sentenza
definitiva.
? Un’ulteriore prova che la Santa Sede non
voleva occultare o insabbiare tali delitti
è costituita da quanto scrive un paragrafo,
il quindicesimo del documento del 1962, che
obbligava chiunque, vittima o testimone,
fosse a conoscenza di un uso del confessionale
per abusi sessuali a denunciare il tutto,
pena la scomunica se non l’avesse fatto.
? Nella nuova legislazione del 2001, il segreto
(processuale) non riguarda solo i processi
per abuso sessuale, ma anche per i delitti
contro l'Eucaristia e per i delitti contro
il sacramento della Penitenza. Nella Lettera
si afferma il segreto pontificio, ma senza
stabilire alcuna pena per la violazione di
esso, anche se si tratta di un segreto che
lega la coscienza più fortemente che il segreto
normale. In questo caso, il senso del segreto
è quello di proteggere e tutelare il più
possibile:
la buona fama dell'imputato, che fino alla
condanna va considerato innocente,
il diritto alla riservatezza delle vittime
e dei testimoni,
la libertà del Superiore, che deve giudicare
liberamente senza essere sottoposto ad alcuna
pressione.
? Occorre anche tener presente che "pur
riconoscendo il diritto alla dovuta libertà
d'informazione, non bisogna consentire che
il male morale divenga occasione di sensazionalismo"
(GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Vescovi americani).
? Non si dimentichi poi che il segreto è
finalizzato anche a salvaguardare la dignità
delle persone coinvolte: a volte le persone
finite sotto accusa si rivelano essere innocenti
già e soprattutto nella fase istruttoria.
Come valutare le testimonianze fatte da vittime
di atti di pedofilia?
A questo riguardo va detto che:
? le testimonianze delle vittime vanno adeguatamente
accertate e verificate, per amore della verità
e delle persone coinvolte (come del resto
avviene per altri reati);
? è necessario salvaguardare sempre il diritto
di difesa che l’accusato ha; occorre sempre
sentire tutte e due le campane…
? sorge in molti casi spontanea una domanda:
perché alcuni hanno sporto denuncia non subito
dopo l’accaduto, ma molti anni dopo?
? Non si dimentichi poi che nel mondo anglosassone,
per la legislazione vigente, tali delitti
ricadono anche sulla responsabilità della
diocesi, cui il prete appartiene, la quale
è tenuta a risarcire economicamente la vittima:
la Chiesa in tal modo subisce, oltre allo
scandalo, anche un grave danno finanziario
(il quale peraltro a molti può far gola…).
Che cosa fa la Chiesa nei confronti delle
vittime di tali delitti?
? La Chiesa prova un profondo senso di tristezza
per quelle vittime innocenti, e anche per
le persone che non dovevano diventare preti
e che inoltre, in alcuni casi, hanno ricevuto
poca condanna rispetto a quello di cui si
sono macchiati.
? La Chiesa pertanto invita e sollecita tutti:
-- ad essere vicini alle vittime
-- a sostenere la loro richiesta di giustizia.
-- a denunciare immediatamente tali delitti.
? Non va inoltre dimenticato che anche la
Chiesa è una vittima, perchè tali delitti
sono una gravissima offesa alla dignità della
persona, creata ad immagine di Dio; e per
la contro-testimonianza cristiana che si
dà compiendo tali misfatti.
? Alle vittime e alle loro famiglie la Chiesa
è pronta a prestare:
-- una particolare assistenza con le proprie
istituzioni e persone;
-- la necessaria collaborazione alle istituzioni
pubbliche, quando si prendono provvedimenti
civili o penali, con attenzione, delicatezza
e discrezione per le persone coinvolte.
? E’ doveroso che la comunità ecclesiale,
nel prendere coscienza di queste diaboliche
storture, sappia assumere l'atteggiamento
di condanna più netta, senza scambiare il
riserbo con l'omertà. «La Chiesa cattolica
ha dovuto imparare a sue spese le conseguenze
dei gravi errori di alcuni suoi membri ed
è diventata assai più capace di reagire e
di prevenire. È giusto che anche la società
nel suo insieme si renda conto che nel campo
della difesa dei minori e della lotta alla
pedofilia ha un lungo cammino da compiere»
(P. LOMBARDI, Capo ufficio stampa del Vaticano).
Infatti il problema della pedofilia non riguarda
solo la Chiesa cattolica, ma è purtroppo
una realtà diffusa nel mondo, specialmente
occidentale; investe varie categorie di persone
e professioni; ha varie facce (come il turismo
sessuale, la pedopornografia, lo sfruttamento
sessuale di minori: questi fenomeni, secondo
i dati forniti dall’ONU, colpirebbero circa
150 milioni tra bambini e bambine). Tutto
questo costituisce fra l’altro un ulteriore
segno allarmante della perdita di valori
fondamentali, quali: l’amore, la dignità
della persona ( in particolare del minore),
la positività della sessualità.
? E’ quanto mai necessario e urgente che
da parte di tutti si dia piena attuazione
a quanto Papa BENEDETTO XVI ha indicato ai
Vescovi irlandesi nell’ottobre 2006: «stabilire
la verità di ciò che è accaduto in passato,
prendere tutte le misure atte ad evitare
che si ripeta in futuro, assicurare che i
principi di giustizia vengano pienamente
rispettati e, soprattutto, guarire le vittime
e tutti coloro che sono colpiti da questi
crimini abnormi».
NB: per approfondire l’argomento, si leggano
i seguenti documenti pontifici:
-- SANT'UFFIZIO, Crimen sollicitationis,
Istruzione del 16 marzo 1962;
-- GIOVANNI PAOLO II, Sacramentorum sanctitatis
tutela, Lettera Apostolica che promulga le
Normae de gravioribus delictis, 30 aprile
2001;
-- CARD. JOSEPH RATZINGER, Epistula de delictis
gravioribus, 18 maggio 2001.